(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2022) IL PRESIDENTE Visto l'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 «Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni», cosi' come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)», il quale prevede che l'amministrazione regionale, sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorita' sulle quali le competenti autorita' religiose abbiano espresso il proprio parere, e' autorizzata a concedere contributi «una tantum», con le modalita' e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983» emanato con proprio decreto del 19 agosto 2015, n. 165; Ravvisata la necessita' di rendere coerenti alcune disposizioni regolamentari all'attuale dettato legislativo innovato successivamente all'emanazione del succitato regolamento, nonche' di procedere contestualmente ad alcune modifiche del suo contenuto; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165», nel testo allegato al presente decreto, e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 17 giugno 2022; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA