(Pubblicato   nel Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2022) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 «Norme
procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi  annui
costanti alle amministrazioni provinciali  per  l'espletamento  delle
funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto  1966,  n.
23 e successive modificazioni ed integrazioni», cosi' come modificato
dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale  (Legge  finanziaria
2015)», il quale prevede che l'amministrazione regionale, sulla  base
di programmi di intervento ed in attuazione di priorita' sulle  quali
le competenti autorita' religiose abbiano espresso il proprio parere,
e' autorizzata a concedere contributi «una tantum», con le  modalita'
e i criteri indicati  nel  regolamento,  da  emanarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  regionale  30
dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria  manutenzione  dei
complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa,
di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e  le
abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze; 
  Visto  il  «Regolamento  recante  criteri  e   modalita'   per   la
concessione  dei  contributi  per  complessi  seminariali  diocesani,
istituti di istruzione religiosa,  opere  di  culto  e  di  ministero
religioso previsti dall'art. 7 ter  della  legge  regionale  7  marzo
1983» emanato con proprio decreto del 19 agosto 2015, n. 165; 
  Ravvisata la necessita' di  rendere  coerenti  alcune  disposizioni
regolamentari    all'attuale     dettato     legislativo     innovato
successivamente all'emanazione del succitato regolamento, nonche'  di
procedere contestualmente ad alcune modifiche del suo contenuto; 
  Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione dei contributi  per  complessi
seminariali diocesani, istituti di  istruzione  religiosa,  opere  di
culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter  della  legge
regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 19 agosto 2015, n. 165», nel testo allegato al presente
decreto, e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  883  del  17
giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del  regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione dei contributi  per  complessi
seminariali diocesani, istituti di  istruzione  religiosa,  opere  di
culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter  della  legge
regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 19 agosto 2015, n. 165», nel testo allegato al presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA